Le percentuali del 10, 20 e 50% sono rimaste quelle. Ma da agosto il calcolo del fringe benefit auto è cambiato, e i valori già tassati nel 2026 vanno ricontrollati.
Il decreto Omnibus, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, ha riscritto l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR introducendo due maggiorazioni che si sommano al calcolo esistente: una legata all'anzianità del veicolo e una agli optional.
Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta 2026, quindi retroattivamente rispetto a quanto già esposto nei cedolini da gennaio. Qui sotto trovi come si calcola oggi il fringe benefit, cosa è cambiato, chi resta nel regime precedente e cosa significa per le auto a Noleggio Lungo Termine.
In breve
Il fringe benefit resta pari al 50% del costo chilometrico ACI su 15.000 km convenzionali, ridotto al 20% per le ibride plug-in e al 10% per le elettriche.
A questo valore si aggiungono ora +50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione e +5% in presenza di determinati optional. Entrambe valgono dal periodo d'imposta 2026, riguardano anche i veicoli assegnati negli anni precedenti e si applicano a prescindere dal fatto che l'auto sia di proprietà, in leasing o a noleggio.
Come si calcola il fringe benefit dell'auto aziendale
Quando un'azienda assegna un veicolo a un dipendente per uso promiscuo, cioè utilizzabile sia per lavoro sia per esigenze personali, l'utilizzo privato costituisce una retribuzione in natura. Il suo valore si somma al reddito di lavoro dipendente e viene tassato in busta paga.
Il calcolo non si basa sull'uso effettivo, ma su un criterio forfettario: si prende il costo chilometrico del modello dalle tabelle ACI, lo si moltiplica per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e si applica la percentuale prevista per quella alimentazione. Dal risultato si sottraggono le eventuali somme trattenute al dipendente.
Costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale di riferimento
Dal periodo d'imposta 2026, per i veicoli concessi in uso promiscuo che non rientrano nel regime transitorio, il calcolo ordinario si basa sull'alimentazione del veicolo e non più sulle emissioni di CO₂. Non conta più che l'auto sia di nuova immatricolazione o che il contratto di assegnazione sia successivo a una certa data: i casi particolari sono gestiti dal regime transitorio, descritto più avanti.
| Alimentazione | Percentuale applicata |
|---|---|
| Elettrica a batteria | 10% |
| Ibrida plug-in | 20% |
| Tutte le altre, benzina e diesel comprese | 50% |
La differenza non è marginale: a parità di costo chilometrico, un'elettrica produce un imponibile cinque volte più basso di una benzina.
La soglia di esenzione dei fringe benefit
Il valore dell'auto aziendale concorre alla soglia generale di esenzione dei fringe benefit, fissata per il 2026 e il 2027 a 1.000 euro, che salgono a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. La soglia comprende tutti i benefit ricevuti nell'anno: se il loro valore complessivo la supera, diventa imponibile l'intero importo, non solo la parte eccedente.
Le soglie attuali valgono per il triennio 2025-2027: senza una proroga, dal 2028 il limite generale tornerebbe a 258,23 euro. In vista della prossima manovra è stata avanzata la proposta di renderle permanenti, ma al momento non c'è ancora una decisione.
Cosa è cambiato con il decreto Omnibus
Il D.Lgs. 148/2026, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha sostituito integralmente l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. La regola di base resta, ma si aggiungono due maggiorazioni.
Maggiorazione del 50% per l'anzianità del veicolo
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore forfettario del fringe benefit aumenta del 50%.
Attenzione: non conta l'anniversario esatto dell'immatricolazione, ma l'anno. Un'auto immatricolata il 10 febbraio 2021 non subisce la maggiorazione il 10 febbraio 2026: il quinto anno successivo a quello di immatricolazione è il 2026, quindi il +50% scatta dal 1° gennaio 2027. Per un'auto immatricolata a inizio anno, questo significa quasi sei anni effettivi prima della maggiorazione.
Qui sta anche il cambio di impostazione più rilevante: la norma non guarda più alla data di stipula del contratto di assegnazione, né richiede che il veicolo fosse nuovo al momento dell'assegnazione. Guarda all'anzianità di immatricolazione dell'auto effettivamente assegnata. Un veicolo che invecchia nel parco aziendale, prima o poi, supera la soglia.
Maggiorazione del 5% per gli optional
Se il veicolo ha accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il fringe benefit determinato secondo i criteri ordinari va maggiorato del 5%.
Attenzione al meccanismo: il 5% si calcola sul valore del fringe benefit, non sul prezzo degli accessori. La loro presenza è la condizione che attiva la maggiorazione, non la base su cui si quantifica.
Un esempio pratico
Ipotizziamo un veicolo con costo chilometrico ACI di 0,50 euro. La base di calcolo è 15.000 × 0,50 = 7.500 euro.
| Situazione | Calcolo | Fringe benefit annuo |
|---|---|---|
| Benzina, prima della maggiorazione | 7.500 × 50% | 3.750 € |
| Benzina, con maggiorazione per anzianità | 3.750 + 50% | 5.625 € |
| Elettrica, prima della maggiorazione | 7.500 × 10% | 750 € |
L'esempio è illustrativo: il costo chilometrico va preso dalle tabelle ACI per lo specifico modello e allestimento. Ma rende l'ordine di grandezza: la sola anzianità del veicolo può aggiungere quasi 1.900 euro di imponibile all'anno, a parità di auto.
Chi resta nel regime transitorio
Non tutti i veicoli seguono il criterio dell'alimentazione. Il regime transitorio, previsto dall'articolo 1, comma 48-bis della legge 207/2024 e riscritto dal decreto Omnibus, consente di continuare a calcolare il fringe benefit in base alle emissioni di CO₂, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024.
Vi rientrano:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025.
Il decreto ha ampliato proprio questo secondo caso: in precedenza il termine per la concessione era fissato al 30 giugno 2025, ora è sufficiente che il veicolo sia stato assegnato entro fine 2025.
Il regime segue il mezzo, non la persona
Il comma riformulato chiarisce che la riassegnazione del veicolo a un altro dipendente non fa perdere il regime transitorio. È un punto rilevante per chi gestisce una flotta con rotazione interna, e supera l'indicazione di segno opposto contenuta nella circolare 10/E del 2025.
Va però segnalato un aspetto che rende il vantaggio meno netto di quanto sembri: anche i veicoli in regime transitorio sono interessati da entrambe le nuove maggiorazioni, incluse le ipotesi di riassegnazione. Le due regole arrivano per vie diverse: la maggiorazione del 50% dopo il quinto anno è inserita direttamente nel nuovo comma 48-bis, mentre quella del 5% sugli optional è estesa ai veicoli in regime transitorio da una disposizione specifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Il conguaglio: i valori del 2026 vanno ricontrollati
Le nuove disposizioni operano dal periodo d'imposta 2026, ma sono entrate in vigore ad agosto. Significa che i valori di fringe benefit esposti nei cedolini nei primi mesi dell'anno sono stati determinati, per una parte del parco auto, secondo criteri ormai superati.
Quei valori vanno quindi confrontati con quelli ricalcolati e sistemati in sede di conguaglio di fine anno.
Il controllo non riguarda solo le vetture assegnate dal 2026: coinvolge anche i veicoli concessi negli anni precedenti e quelli assegnati nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio.
Un nodo ancora aperto
Il decreto stabilisce che il benefit è tassato al netto delle somme trattenute al dipendente, incluse quelle relative ad accessori e allestimenti. Non è però chiarito in modo definitivo se lo scomputo vada operato prima o dopo l'applicazione delle due maggiorazioni. Secondo una prima lettura della dottrina, l'interpretazione letterale porterebbe ad applicare la maggiorazione sul fringe benefit già ridotto delle trattenute, ma la Relazione illustrativa potrebbe condurre a conclusioni diverse. In assenza di indicazioni ufficiali, conviene concordare l'impostazione con il proprio consulente.
Fringe benefit e deducibilità non sono la stessa cosa
È una confusione frequente. Quando un'impresa assegna un'auto in uso promiscuo si aprono due piani fiscali distinti, che vanno tenuti separati.
Lato dipendente c'è il fringe benefit, disciplinato dall'articolo 51 del TUIR: è quello di cui parla questo articolo, ed è il valore che finisce in busta paga.
Lato impresa c'è la deducibilità del costo, disciplinata dall'articolo 164 del TUIR, con percentuali e tetti di spesa propri. Il decreto Omnibus non è intervenuto su questo secondo piano.
Abbiamo approfondito la parte lato impresa nella guida su cosa può davvero scaricare una Partita IVA nel 2026.
Cosa cambia dal 2027
Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus sono state recepite anche nel nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.Lgs. 117/2026. Il nuovo testo unico è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2027: il D.Lgs. 148/2026 ha già aggiornato il corrispondente articolo 53, comma 6, con le stesse regole su percentuali e maggiorazioni. Il quadro di calcolo, quindi, prosegue immutato nell'anno successivo, così come la soglia di esenzione dei fringe benefit, che resta di 1.000 euro, o 2.000 euro con figli a carico, fino al 2027.
Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un ulteriore decreto correttivo per completare il coordinamento dei testi unici della riforma fiscale, che interviene anche sulla disciplina dei fringe benefit nel nuovo testo unico. Si tratta di uno schema non ancora definitivo.
Il correttivo, così come eventuali interventi della Legge di Bilancio, compresa la possibile conferma delle soglie di esenzione oltre il 2027, sarà recepito in questo articolo non appena il testo definitivo sarà disponibile.
Fringe benefit e Noleggio Lungo Termine: perché l'anzianità del veicolo cambia il conto
La maggiorazione del 50% legata all'anzianità introduce un elemento che prima non esisteva: il costo fiscale di un'auto aziendale cresce con il tempo, indipendentemente da quando è stata assegnata e da chi la guida.
Per una flotta di proprietà questo significa che ogni anno di ritardo nella sostituzione ha un prezzo, che non compare nel bilancio dell'azienda ma nella busta paga di chi usa il veicolo.
Le regole sul fringe benefit valgono allo stesso modo per le auto di proprietà, in leasing e a Noleggio Lungo Termine: il noleggio non cambia il metodo di calcolo. Cambia però la gestione del tempo. Il contratto ha una durata definita e, alla scadenza, il veicolo viene sostituito con uno nuovo. Con contratti fino a 60 mesi, un'auto nuova immatricolata all'avvio del noleggio viene restituita prima che scatti la maggiorazione, che arriva solo dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione.
In più, la scelta dell'alimentazione al momento del rinnovo pesa direttamente sulla busta paga dei dipendenti: un'ibrida plug-in o un'elettrica abbassano l'imponibile rispetto a una benzina o a un diesel. È un aspetto da considerare quando si confrontano acquisto e noleggio per una flotta aziendale, insieme a canone, servizi inclusi e gestione del valore residuo.
DGA NLT per le aziende
Flotte aziendali a Noleggio Lungo Termine
Con DGA NLT puoi configurare la soluzione più adatta alla tua attività scegliendo durata, chilometraggio, alimentazione e servizi inclusi, con un canone mensile fisso.
Sono disponibili anche formule senza anticipo dedicate ad aziende e Partite IVA, per non immobilizzare liquidità all'avvio del contratto.
Richiedi un preventivo per la tua flottaNota. Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e si riferiscono al quadro normativo vigente alla data di aggiornamento indicata. La determinazione del fringe benefit dipende da elementi specifici di ciascuna assegnazione: per il proprio caso è necessario rivolgersi al consulente del lavoro o al commercialista di riferimento.
Domande frequenti sul fringe benefit auto
Come si calcola il fringe benefit dell'auto aziendale?
Si moltiplica il costo chilometrico ACI del modello per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e si applica la percentuale prevista per l'alimentazione del veicolo, sottraendo le eventuali somme trattenute al dipendente.
Quali sono le percentuali del fringe benefit nel 2026?
Il 50% in via ordinaria, ridotto al 20% per le ibride plug-in e al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica. Le percentuali non sono state modificate dal decreto Omnibus.
Quando scatta la maggiorazione del 50% per l'anzianità del veicolo?
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Conta l'anno, non l'anniversario: un'auto immatricolata nel 2021 subisce la maggiorazione dal 1° gennaio 2027. La regola si applica anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio.
Gli optional aumentano il fringe benefit?
Sì, se si tratta di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente. In quel caso il fringe benefit viene maggiorato del 5%, calcolato sul valore del benefit e non sul prezzo degli accessori.
Le nuove regole valgono anche per le auto a Noleggio Lungo Termine?
Sì. Il calcolo del fringe benefit e le due maggiorazioni si applicano indipendentemente dal titolo di possesso del veicolo: proprietà, leasing o Noleggio Lungo Termine. Con il noleggio, però, il veicolo viene sostituito alla scadenza del contratto: con durate fino a 60 mesi, un'auto nuova viene restituita prima che scatti la maggiorazione del 50%.
Esiste una soglia di esenzione per i fringe benefit?
Sì. Per il 2026 e il 2027 la soglia generale di esenzione è di 1.000 euro, che salgono a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Il valore dell'auto aziendale concorre alla soglia insieme agli altri benefit: se il totale la supera, diventa imponibile l'intero importo. Senza una proroga, dal 2028 la soglia generale tornerebbe a 258,23 euro.
Quali veicoli restano nel regime transitorio?
I veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025. Per questi il calcolo resta basato sulle emissioni di CO₂, ma si applicano comunque le due nuove maggiorazioni.
Devo ricalcolare i valori già tassati nel 2026?
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026, mentre il decreto è entrato in vigore ad agosto. I valori esposti nei cedolini nei mesi precedenti vanno quindi confrontati con quelli ricalcolati e sistemati in sede di conguaglio.
Il decreto ha cambiato anche la deducibilità per l'impresa?
No. Il decreto Omnibus interviene sull'articolo 51 del TUIR, che riguarda la tassazione in capo al dipendente. La deducibilità del costo per l'impresa è disciplinata dall'articolo 164 del TUIR e non è stata modificata.
Fonti
- D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, decreto correttivo Omnibus, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026
- Art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, D.P.R. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 148/2026
- Art. 1, comma 48-bis, legge 30 dicembre 2024 n. 207, come riscritto dal D.Lgs. 148/2026
- D.Lgs. 117/2026, nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in vigore dal 4 luglio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2027, art. 53, comma 6
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, legge di Bilancio 2026, per la conferma delle soglie di esenzione dei fringe benefit
- Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026, schema di decreto legislativo correttivo dei testi unici della riforma fiscale (esame preliminare)
- Fanpage.it, 21 ottobre 2026, sulla scadenza delle soglie di esenzione e sulla proposta di renderle permanenti
- ACI, costi chilometrici di esercizio